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Giardina, Andrea, La determinazione del prezzo nei contratti internazionali, Riv. dir. int. e proc. 1993, 283

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Giardina, Andrea, La determinazione del prezzo nei contratti internazionali, Riv. dir. int. e proc. 1993, 283
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Nel sistema italiano, ai sensi dell'art. 1473 cod. civ., la determinazione del prezzo in un contratto di vendita può essere affidato dalle parti ad un terzo, indicato nel contratto stesso o da indicare successivamente. In caso di non accettazione del terzo o di mancato accordo fra le parti, la nomina viene effettuata, su richiesta di una delle parti stesse, dal Presidente del tribunale del luogo dove il contratto è stato concluso.7Ma soprattutto importante per il tema qui trattato è il disposto del successivo art. 1474 cod. civ.. Se il contratto ha ad oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto un metodo per determinarlo, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Nel caso si tratti di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini del luogo dove deve essere eseguita la consegna o della piazza piú vicina. Queste disposizioni si applicano anche se le parti hanno inteso riferirsi al "giusto prezzo". Anche in questo caso, comunque, in mancanza di accordo fra le parti, la fissazione del prezzo sarà affidata ad un terzo secondo la procedura indicata nell'art. 1473 cod. civ.8

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Diversamente, nei paesi di common law è generalmente adottata la soluzione opposta che ammette il c.d. open price contract. Secondo il Sale of Goods Act inglese del 1893, consolidato nel 1979, ad esempio, quando il prezzo non è determinato o determinabile, l' acquirente deve pagare un prezzo ragionevole (reasonable price: SGA, art. 8 par. 2).11. L'Uniform288 Commercial Code statunitense, a sua volta, stabilisce che le parti, se lo vogliono, possono concludere un contratto di vendita senza determinare il prezzo; in tal caso il prezzo sarà il prezzo ragionevole al momento della consegna (UCC, par. 2-305).12

7È questa dunque una tipica ipotesi di " arbitraggio " nella quale il terzo ha, per comune volontà delle parti, il compito di determinare un elemento del contratto. Per questa figura e la sua distinzione dal vero e proprio arbitrato, si vedano, per tutti: FAZZALARI, Arbitrato (Teoria generale e diritto processuale civile), in Digesto comm., Torino, 1986, p. 405; e, con riferimento sistematico alla giurisprudenza in materia: CECCHELLA, L'arbitrato, Torino, 1991, spec. p. 55 s.
8Su queste disposizioni si vedano, per tutti: RUBINO, La compravendita,in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da CICU e MESSINEO, 2 a ed., Milano, 1962, p. 243 s.; GRECO, COTTINO, Della vendita. Art. 1470-1547, 2a ed., in Commentario del codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1981.
11SGA, art. 8: "(1) The price in a contract of sale may be fixed by the contract, or may be left to be fixed in a manner agreed by the contract, or may be determined to by the course of dealing between the Parties. (2) Where the price is not determined as mentioned in subsection (1) above the buyer must pay a reasonable price. (3) What is a reasonable price is a question of fact dependent an the circumstances of each particular case." . Si vedano al riguardo: FRIDMAN,Construing, without Constructing, a Contract, in Law Quarterly Review, 1960, p. 521 ss.; HOWARD, Open terms as to the price in contracts for the sale of goods, in Australian Law Journal, 1974, p. 419 ss.; CHESHIRE, FIFOOT and FURMSTON'S, Law of Contract, London, 1986, p. 39 ss.; JOLOWICZ, Le droit anglais, Paris, 1986, p. 241.
12UCC, par. 2-305, Open price term: «(1) The parties if they so intend can conclude a contract for sale even though the price is not settled. In such a case the price is a reasonable price at the time of delivery if (a) nothing is said as to the price; or (b) the price is left to be agreed by the parties and they fail to agree; or (c) the price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as set or recorded by a third person or agency and is not so set or recorded. (2) A price to be fixed by the seller or by the buyer means a price for him to fix in good faith. (3) When a price left to be fixed otherwise than by agreement of the parties fails to be fixed through fault of one party the other may at his option treat the contract as cancelled or himself fix a reasonable price. (4) Where, however, the parties intend not to be bound unless the price be fixed or agreed and it is not fixed or agreed there is no contract. In such a case the buyer must return any goods already received or if unable to do so must pay their reasonable value at the time of delivery and the seller must return any portion of the price paid an account. ». Si vedano al riguardo: FARNSWORTH, Good Faith Performance and Commercial Reasonabless under the Uniform Commercial Code, in Univ. Chicago Law Review, 1963, p. 666 ss.; SPEIDEL, Restatement second: omitted Terms and Contract Method, in Cornell Law Review, 1982, p. 785 ss.; e, con ampi riferimenti alla giurisprudenza e ad ulteriore dottrina, CORBISIER, La détermination du prixcit., p. 804 ss.

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A project of CENTRAL, University of Cologne.